14 Novembre 2018
Circ. n. 104 – Assenze scuola secondaria di 2° grado e relative deroghe (delibera del Collegio dei docenti del 6/11/2018)
La frequenza scolastica è obbligatoria: “Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ” (Art. 3, comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 122/2009, per la scuola secondaria di II grado, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore individuale annuo, comprensivo di tutte le discipline previste dall’ordinamento.
Il monte ore annuo di frequenza minimo utile per la validità dell’anno scolastico è:
- Classi 1° e 2°, tutti gli indirizzi: 891 ore di monte ore individuale annuo, di cui i 3/4 corrispondono a 668 ore (limite max di assenze 223 ore)
- Classi 3°, 4° e 5°, tutti gli indirizzi ad esclusione del classico: 990 ore di monte ore individuale annuo, di cui i 3/4 corrispondono a 742 ore (limite max di assenze 248 ore)
- Classi 4° e 5° classico: 1023 ore di monte ore individuale annuo, di cui i 3/4 corrispondono a 767 ore (limite max di assenze 256 ore)
Il nostro Istituto, come previsto dal Dpr. 122/09, art. 14, c.7, sulla base di un’apposita delibera del Collegio docenti approvata in data 6 novembre 2018, riconosce una serie di casistiche per le quali è prevista la possibilità di una deroga, consentendo così di abbassare il monte ore individuale annuo di assenze.
Le motivazioni devono essere sempre debitamente dichiarate e documentate riguardo ai seguenti casi:
- ricoveri continuativi o per periodi anche non continuativi per motivi di salute in ente ospedaliero o altri luoghi di cura, debitamente certificati;
- assenze continuative o per periodi anche non continuativi per motivi di salute in casa e senza ricovero ospedaliero, documentate da certificato medico;
- terapie e/o cure programmate e debitamente documentate;
- Donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo ( Legge 516/1988, intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 101/1989, intesa con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane);
- gravi motivi familiari (separazioni di genitori, malattie di congiunti, lutti), mediante dichiarazione della famiglia, limitatamente ad un monte ore corrispettivo ad un massimo di una settimana di scuola, ovvero 27 ore per il biennio, 30 ore per il triennio degli indirizzi scientifico, linguistico, scienze umane, opzione socio-economica e 31 ore per il triennio indirizzo classico.
Si ricorda, comunque, che le deroghe previste valgono a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e che il mancato conseguimento del limite annuo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Garroni
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